Art. 3.
(Progetto organizzativo
e regole tecnico-operative).

      1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché, per gli istituti di vigilanza e di sicurezza, all'approvazione da parte del questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto, della direzione provinciale del lavoro e delle autorità preposte al rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.
      2. Il progetto organizzativo e tecnico-operativo deve contenere:

          a) l'indicazione del soggetto che richiede l'autorizzazione, unitamente alla composizione dell'assetto proprietario o delle partecipazioni azionarie dell'istituto o dell'impresa di servizi, alla indicazione delle persone di cui all'articolo 2, comma 3, e per gli istituti o le imprese organizzati in forma societaria di coloro che comunque detengono una quota di partecipazione utile ai fini del controllo dell'istituto o dell'impresa;

          b) l'indicazione delle attività che si intendono esercitare e il relativo ambito territoriale;

          c) la documentazione attestante il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità organizzative dell'istituto o dell'impresa. Tale documentazione deve contenere analiticamente l'elenco delle strumentazioni in dotazione all'azienda, commisurate ai servizi che l'istituto o l'impresa intende svolgere;

 

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          d) l'indicazione del numero delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi, dei custodi, degli altri operatori di sicurezza abilitati, del personale tecnico e di supporto e degli agenti di recupero dei crediti che si intendono impiegare;

          e) la documentazione attestante la disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche;

          f) i tempi massimi, non superiori a un anno, di realizzazione.

      3. L'approvazione può essere negata per inadeguatezza del progetto organizzativo e per gli stessi motivi per i quali può essere negata la relativa autorizzazione.
      4. L'autorizzazione può essere richiesta contestualmente alla presentazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo e comunque entro sei mesi dalla data della sua approvazione.